Art. 4.
(Competenze e poteri dell'Autorità).

      1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 all'Autorità

 

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sono attribuiti i seguenti poteri e competenze:

          a) emanare nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, direttive e raccomandazioni concernenti lo svolgimento dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alla capacità di trasporto e alla frequenza su tratte determinate, alla copertura del territorio nazionale, all'assicurazione dei collegamenti continui con le isole facenti parte del territorio nazionale, all'assicurazione dei collegamenti internazionali definiti strategici dall'Autorità con apposito provvedimento, nonché alla sicurezza del materiale utilizzato per i servizi di trasporto di persone e di cose;

          b) formulare osservazioni e proposte relative allo svolgimento dei servizi di trasporto, da trasmettere al Parlamento, al Governo e agli enti locali, proponendo altresì l'adozione di eventuali modifiche normative;

          c) proporre alle autorità competenti schemi di rinnovo o modifiche di singoli atti di concessione o di categorie di atti di concessione relativi a servizi di trasporto. Le proposte di modificazioni agli schemi di concessione devono essere basate su variazioni delle condizioni demografiche, sociali e di mercato, ovvero delle conoscenze tecnologiche, che interessano lo svolgimento dei servizi di trasporto rilevanti, oltre che sulla valutazione della pregressa attività dei soggetti titolari dell'atto di concessione in esame;

          d) controllare lo svolgimento dei servizi di trasporto con poteri di ispezione, di accesso, di verifica, di acquisizione e di documentazione presso le imprese esercenti servizi di trasporto, compreso il potere di audizione di esponenti aziendali delle medesime imprese, in loco o presso altra sede indicata dall'Autorità medesima;

          e) richiedere alle imprese esercenti servizi di trasporto la trasmissione, anche periodica, di documenti ovvero di informazioni relative allo svolgimento dei suddetti servizi;

 

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          f) determinare le fattispecie di indennizzo automatico all'utente da parte dell'impresa esercente i servizi di trasporto;

          g) valutare reclami, istanze e segnalazioni presentati da utenti di servizi di trasporto, disciplinare l'istituzione e la tenuta presso ciascuna impresa esercente servizi di trasporto di un albo dei reclami degli utenti, che deve essere inviato almeno una volta all'anno all'Autorità per verificare la frequenza e la tipologia degli eventuali disservizi delle medesime imprese. Ove la frequenza e la gravità dei disservizi riscontrati tramite reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, o direttamente dall'Autorità ai sensi della lettera d), rendano, ad avviso dell'Autorità medesima, contraria all'interesse pubblico la continuazione del servizio di trasporto da parte di un determinato concessionario, l'Autorità propone la revoca della concessione dopo che sia decorso inutilmente un termine, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, assegnato al concessionario per porre fine in modo risolutivo ai disservizi riscontrati dagli utenti o dall'Autorità;

          h) fissare e aggiornare i livelli massimi dell'aggiornamento della tariffa dei servizi di trasporto in concessione, utilizzando il metodo del price-cap inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, riferita ai parametri del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riguardo ai dodici mesi precedenti.